(massima n. 1)
In tema di decorrenza del termine breve per l'impugnazione, il comma primo dell'art. 326 c.p.c. va interpretato nel senso che, pur in mancanza di un'espressa previsione al riguardo (presente invece nel codice processuale civile precedentemente in vigore), i termini di cui all'art. 325 c.p.c. decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto cui la notificazione č diretta, ma anche per il notificante, attesa la comunanza ad entrambe le parti del termine stesso, senza che possa perciō sospettarsi l'illegittimitā costituzionale del comma primo del citato art. 326 per violazione degli art. 3 e 24 Cost. con riguardo alla presunta disparitā di trattamento in rapporto alla situazione disciplinata dal comma secondo del citato art. 326, atteso che i due commi del suddetto articolo regolamentano situazioni affatto differenti (riferendosi l'uno agli effetti della notificazione della sentenza e l'altro agli effetti della notificazione dell'impugnazione) e che, peraltro, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, la notificazione dell'impugnazione non č equiparabile alla notificazione della sentenza, dovendosi ricollegare tale effetto non giā alla conoscenza di quest'ultima, comunque acquisita, ma al compimento di quell'attivitā acceleratoria e sollecitatoria espressamente individuata, dal comma primo dell'art. 326 cit., nella notificazione della sentenza, non potendo dubitarsi che la parte che provvede alla notifica della sentenza non solo abbia piena conoscenza legale della stessa, ma soprattutto subisca anche egli stesso gli effetti di quell'attivitā sollecitatoria ed acceleratoria (espressamente individuata dal primo comma dell'art. 326 c.p.c. nella notificazione della sentenza) che egli impone all'altra parte.