(massima n. 1)
Il giudice di appello può liquidare la svalutazione monetaria successiva alla sentenza di primo grado per il risarcimento del danno da fatto illecito, perché, salva espressa volontà contraria, tale svalutazione può ricomprendersi nel petitum originario. (Nella fattispecie, la S.C., cassando la sentenza di appello — che non aveva applicato tale principio — e decidendo nel merito, ha riconosciuto al ricorrente, sull'importo già liquidatogli a titolo di risarcimento del danno da occupazione espropriativa, la rivalutazione monetaria maturata successivamente alla sentenza di primo grado e sino alla data dell'effettivo pagamento).