(massima n. 1)
In tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora alla pronuncia del decreto sia seguita opposizione, questa sia stata accolta, e la sentenza di merito sia stata a sua volta cassata con rinvio dalla Corte Cass., alla mancata riassunzione del giudizio in sede di rinvio consegue non già l'estinzione dell'intero procedimento, giusta il disposto dell'art. 393 c.p.c., bensì la applicazione della specifica disciplina di cui al successivo art. 653, a mente del quale in caso di estinzione del processo di opposizione «il decreto che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva» che ripone la sua ragion d'essere nella natura di condanna con riserva del decreto d'ingiunzione, sicché all'estinzione del procedimento di rinvio per mancata riassunzione consegue l'efficacia esecutiva del decreto medesimo. Nè può verificarsi la prescrizione del diritto (ove dall'inizio del procedimento monitorio sia trascorso il tempo necessario per la prescrizione), mettendo nel nulla l'effetto sospensivo permanente previsto dall'art. 2945 c.c., atteso che per il disposto della norma citata (allo stesso modo di quanto statuito dall'art. 338 c.p.c. nel caso di estinzione del giudizio d'appello e passaggio in giudicato della sentenza impugnata) l'estinzione del processo consuma il diritto d'opposizione e non incide sul decreto opposto.