(massima n. 1)
La competenza per le cause aventi ad oggetto il trattamento economico indennitario spettante ai funzionari onorari non legati all'ente pubblico da un rapporto professionale di servizio va determinata (nel caso in cui, in relazione alla posizione giuridica fatta valere, sussista la giurisdizione del giudice ordinario) in base al valore della causa, non sussistendo gli elementi per una competenza funzionale del giudice del lavoro, poiché il rapporto non č inquadrabile nella figura giuridica della parasubordinazione, delineata dall'art. 409, n. 3, c.p.c. (Fattispecie relativa alla rivendicazione dell'indennitą cosiddetta giudiziaria da parte dei giudici di pace).