(massima n. 1)
In tema di equa riparazione conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, la valutazione equitativa dell'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale č soggetta, per specifico rinvio contenuto nell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertā fondamentali (resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848), al rispetto della Convenzione medesima, nell'interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo (la cui inosservanza configura violazione di legge), e, dunque, per quanto possibile, deve conformarsi alle liquidazioni effettuate in casi similari dalla predetta Corte europea, la quale (con decisioni recentemente adottate a carico dell'Italia il 10 novembre 2004) ha individuato nell'importo compreso fra euro 1.000 ed euro 1.500 per anno la base di partenza per la quantificazione di tale indennizzo. La precettivitā, per il giudice nazionale, di tale indirizzo non concerne tuttavia anche il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo: mentre, infatti, per la CEDU l'importo come sopra quantificato va moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale č, sul punto, vincolante il terzo comma, lettera a), dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, ai sensi del quale č influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole. Detta diversitā di calcolo, peraltro, non tocca la complessiva attitudine della citata legge n. 89 del 2001 ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, e, dunque, non autorizza dubbi sulla compatibilitā di tale norma con gli impegni internazionale assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione medesima (art. 111, secondo comma, Cost., nel testo fissato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).