(massima n. 1)
In tema di interpretazione del contratto riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimitā solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione al fine di far valere i suddetti vizi, il ricorrente per cassazione, per il principio di specificitā ed autosufficienza del ricorso, deve riportare il testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto nella sua originaria formulazione, o della parte in contestazione, precisare quali norme ermeneutiche siano state in concreto violate e specificare in qual modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discostato. (Nella specie la Corte di cassazione ha confermato la sentenza di merito, essendosi il ricorrente limitato a negare che la volontā delle parti espressa nel contratto di lavoro ai sensi dell'art. 25 Preleggi fosse nel senso dell'applicabilitā della legge straniera, omettendo di riprodurre nel ricorso il testo di tale contratto).