(massima n. 1)
La cessazione dal servizio, per collocamento a riposo del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta prima del passaggio in giudicato della pronunzia che applica la sanzione disciplinare, comporta, la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'inammissibilitą, per sopravvenuto difetto di interesse, del ricorso per cassazione proposto contro la decisione della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con esclusione della possibilitą di qualsiasi altra pronuncia.