(massima n. 1)
Il licenziamento nullo per illiceitā del motivo (nella specie, dettato da finalitā elusive di precedente pronuncia giudiziale di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro) č insuscettibile di produrre qualsiasi effetto, con la conseguenza che al lavoratore licenziato, indipendentemente dai requisiti dimensionali dell'impresa, spettano per intero, in base alle regole di diritto comune, le retribuzioni maturate in forza del rapporto di lavoro mai interrotto e parte datoriale deve essere condannata a riammetterlo in servizio ed a versare i contributi previdenziali ed assistenziali dal momento del recesso.