(massima n. 1)
Allorquando la sentenza di appello abbia confermato la decisione di primo grado in base ad una diversa motivazione, non sono sindacabili in sede di giudizio di legittimitā le ragioni della pronuncia di primo grado e i relativi motivi di ricorso sono inammissibili sia sotto il profilo del difetto di interesse, che per mancanza di specificitā, attesa la non riferibilitā della censura alla sentenza d'appello impugnata.