(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione affetto da radicale errore percettivo nell'individuazione della decisione impugnata, e tale da inficiare la pertinenza dei motivi di censura alla decisione oggetto di impugnazione. (Nella specie il ricorso per cassazione identificava esattamente in premessa gli estremi della decisione impugnata – e corrispondente, per organo e sezione decidente, parti, numero di registro generale, data di deposito, a quella depositata in atti —, ma, nella formulazione dei motivi di censura, attribuiva alla decisione impugnata, trascrivendone parti della motivazione, passaggi argomentativi non corrispondenti in alcuna parte ed in alcun modo alla motivazione del provvedimento impugnato, depositato in atti ed esattamente identificato in premessa).