(massima n. 1)
L'obbligo del deposito in cancelleria dell'originale del ricorso notificato, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, fissato a pena d'improcedibilità del ricorso per cassazione dall'art. 369, primo comma, c.p.c., non può ritenersi soddisfatto con la sola produzione di copia fotostatica di esso mancante della garanzia di autenticità, essendo essa inidonea ad assicurare la finalità cui si ispira la citata norma, che è quella di consentire la verifica della tempestività del ricorso e l'esistenza di una valida procura, a meno che non sussistano dubbi sulla conformità all'originale della copia depositata. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile un ricorso per cassazione inviato all'ufficiale giudiziario in copia priva di sottoscrizione autografa ed a mezzo fax, in quanto tali modalità non consentivano di valutare la conformità della copia all'originale né l'esistenza di una valida procura, rilasciata in favore di un difensore iscritto all'albo degli avvocati abilitati a difendere dinanzi alla Corte di cassazione).