(massima n. 1)
Il nuovo testo dell'ultimo comma dell'art. 398 c.p.c., come sostituito dall'art. 68, legge n. 353 del 1990 ha escluso che la proposizione della revocazione possa automaticamente sospendere il termine per proporre il ricorso per cassazione o il relativo procedimento, richiedendosi allo scopo un apposito provvedimento del giudice innanzi al quale č stata proposta la revocazione. Ne consegue che, in mancanza di tale provvedimento, i due giudizi procedono in via autonoma, potendo il ricorso per cassazione essere discusso anche prima che giunga la decisione sull'istanza di sospensione ex art. 398, ultimo comma c.p.c..