(massima n. 1)
Il ricorrente che, in sede di legittimitā, denunci la mancata ammissione in appello di una prova testimoniale, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire il controllo sulla decisivitā dei fatti da provare in ordine alla risoluzione della controversia e sulle prove stesse, in quanto, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere tale verifica in base alle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non č consentito sopperire con indagini integrative.