(massima n. 1)
Mentre l'affermazione del giudice di merito circa l'esistenza di un fatto notorio può essere censurata in sede di legittimità con il ricorso per cassazione allorquando sia stata posta a base della decisione in forza di una inesatta nozione del notorio, cioè erroneamente intendendo il fatto come conosciuto da un uomo di media cultura in un dato tempo e luogo, viceversa allorché si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice di merito non risponde al vero, l'inveridicità del preteso fatto notorio può solo formare oggetto di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4 c.p.c., ove ne ricorrano gli estremi e non invece di ricorso per cassazione.