(massima n. 1)
Nei confronti dell'errore di fatto in cui il giudice sia incorso per una mera svista materiale nella lettura o nella trascrizione di una data risultante incontrovertibilmente dagli atti di causa, l'unico rimedio esperibile č la revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre č inammissibile l'ordinario rimedio del ricorso per cassazione. (Fattispecie relativa alla erronea indicazione della data di un decreto di espropriazione, acquisito agli atti di causa).