(massima n. 1)
La sospensione del processo per pregiudizialità non è ammissibile allorché sia possibile la riunione e la decisione congiunta dei giudizi davanti al giudice della causa pregiudiziale o a quello della causa dipendente attraverso gli strumenti offerti dagli artt. 34, 40, 274 c.p.c., atteso che il processo simultaneo è il mezzo più efficace per perseguire la speditezza e il coordinamento delle decisioni. (Nella specie, la Corte Cass. ha annullato il provvedimento con cui, pendendo innanzi a sezioni diverse dello stesso tribunale due controversi, l'una di opposizione ad intervento in una procedura esecutiva e l'altra di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto per lo stesso credito, il giudice della causa di opposizione all'esecuzione aveva sospeso il processo pendente innanzi a sé).