(massima n. 1)
In tema di conflitto di giurisdizione, la norma dell'art. 362, secondo comma, numero 1), c.p.c. presuppone, per la sua applicazione, che giudici appartenenti ad ordini giurisdizionali diversi abbiano affermato (o declinato) la propria giurisdizione con decisioni emesse entrambe in funzione conclusiva del giudizio, mentre, consentendo la denuncia del conflitto (positivo o negativo) Ģin ogni tempoģ dimostra di considerarne possibile la proposizione indipendentemente dal passaggio in giudicato delle pronunce in contrasto.