(massima n. 1)
Il principio fissato dall'art. 1916 c.c. in tema di assicurazione privata contro i danni, in forza del quale la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato contro il terzo responsabile consegue al pagamento dell'indennitā, subisce nel campo delle assicurazioni sociali ove gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza ed inderogabilitā, oltre ad articolarsi in una molteplicitā di prestazioni non sempre quantificabili immediatamente in danaro i necessari adattamenti, nel senso che per il verificarsi del subingresso dell'istituto assicuratore (nella specie: INAIL ) basta la semplice comunicazione al terzo responsabile dell'ammissione del danneggiato all'assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontā di esercitare il diritto di surroga. L'esercizio della surrogazione da parte dell'assicuratore comporta la perdita della titolaritā del credito del danneggiato nei confronti del responsabile e l'acquisto dello stesso da parte dell'assicuratore, con la conseguenza che qualora la capitalizzazione della rendita erogata superi il danno patrimoniale liquidato in sentenza in favore del danneggiato, nessun altra somma č dovuta a quest'ultimo.