(massima n. 1)
Quando nelle more del giudizio di legittimitą avente ad oggetto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili di un matrimonio intervenga il decesso di uno dei coniugi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione.