(massima n. 1)
Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuitā e la stabilitā dell'attivitā dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtā, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo ; invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella piú limitata attivitā di chi, senza vincolo di stabilitā ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni ; mentre la prestazione dell'agente č stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attivitā di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore č occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa. Conseguentemente, al rapporto di procacciamento d'affari possono applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni ) che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle di legge o di contratto che lo presuppongono (come nella specie l'indennitā di mancato preavviso, l'indennitā suppletiva di clientela e l'indennitā di cessazione del rapporto ).