(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, nell'espropriazione forzata presso terzi, su istanza di assegnazione del creditore procedente qualifica la dichiarazione resa dal terzo come positiva ed emette il relativo provvedimento (di assegnazione) rappresenta un atto del processo esecutivo poiché č assunta nell'ambito dell'attivitą esecutiva e non di quella di accertamento del credito. Pertanto detto provvedimento deve essere contestato con l'opposizione agli atti esecutivi, allegando che la dichiarazione era in realtą negativa e che dunque mancava il presupposto per l'assegnazione. (Nella specie l'AIMA aveva dichiarato che l'azienda agricola esecutata era titolare di due quantitativi di quote latte e che l'attribuzione della quota latte non comportava alcuna erogazione di aiuti da parte del dichiarante; il giudice dell'esecuzione aveva disposto consulenza tecnica sul valore delle quote assegnate all'azienda e determinato la somma assegnata al creditore procedente; la Corte di cassazione, nel confermare la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, ha precisato che anche la lamentata nomina del C.T.U., non costituendo accertamento di un credito in contestazione tra le parti, ma soltanto calcolo del valore della quota, costituiva atto esecutivo contro il quale il rimedio da esperire era quello dell'opposizione agli atti esecutivi).