(massima n. 1)
L'accertamento immediatamente esecutivo della pretesa sostanziale fatta valere nel procedimento d'ingiunzione, se pure perdura nel corso del giudizio di opposizione, può essere superato dalla sentenza che decide la stessa opposizione, ove questa sia accolta, dato che la sentenza di accertamento negativo si sostituisce completamente al decreto ingiuntivo (il quale viene eliminato dalla realtà giuridica), con la conseguenza che gli atti di esecuzione già compiuti restano caducati, analogamente a quanto accade nei casi di riforma o cassazione di sentenza impugnata (artt. 336, 353, 354 c.p.c.) e di revoca di provvedimento cautelare a seguito di reclamo (art. 669 terdecies c.p.c.), a prescindere dal passaggio in giudicato della medesima sentenza di accoglimento dell'opposizione; tale conclusione trova conferma anche nella disposizione dell'art. 653, secondo comma, c.p.c., per cui, se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti «nei limiti della somma o della quantità ridotta» conseguendone che se la somma o la quantità è azzerata, come avviene nel caso di accoglimento totale dell'opposizione, non può materialmente verificarsi alcuna conservazione, neanche ridotta, degli atti esecutivi già compiuti, con la conseguenza che l'opponente può immediatamente chiedere la restituzione dell'intera somma (o quantità) già versata (oppure la restituzione della cosa mobile già consegnata).