(massima n. 1)
Per effetto dell'art. 1, primo comma, della legge 7 giugno 1993, n. 183 che disciplina l'utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione tra avvocati della stessa parte per la trasmissione degli atti relativi a provvedimenti giurisdizionali nella presunzione, iuris et de iure stabilita dall'art. 2719 c.c., prima parte, di conformitā all'originale della fotocopia di un atto, se attestata da pubblico ufficiale, rientrano gli atti del processo trasmessi a distanza da un avvocato all'altro, se: a) l'avvocato trasmittente attesti la conformitā della copia all'originale; b) sia l'avvocato trasmittente sia quello ricevente siano, congiuntamente o disgiuntamente, difensori della parte; c) l'avvocato trasmittente abbia sottoscritto in modo leggibile l'atto trasmesso e l'avvocato la fotocopia ricevuta e, se con lo stesso č conferita la procura alle liti, anche la sottoscrizione della parte sia leggibile. In mancanza di tali requisiti la fotocopia dell'atto del processo puō tuttavia presumersi conforme all'originale per effetto dell'ultima parte dell'art. 2719 c.c. se nel termine indicato dall'art. 215, n. 2 c.p.c. non č stata disconosciuta.