(massima n. 1)
Ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, ritenendolo privo di specificità, e ne abbia evidenziato anche, per mera completezza di esposizione, la eventuale infondatezza, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l'onere di impugnare la relativa statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, e non può, in particolare, limitarsi ad impugnare le sole affermazioni relative all'infondatezza nel merito della sua domanda od eccezione, dato che il passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilità priverebbe la medesima parte dell'interesse a far valere in sede di legittimità l'erroneità delle suddette affermazioni.