(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, c.p.c., avverso il decreto ex art. 28 Stat. lav., divenuto irrevocabile per mancata opposizione, che abbia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, posto che il provvedimento (positivo o negativo) in materia di repressione di comportamenti antisindacali non può ritenersi pronunciato in unico grado, essendo suscettibile di opposizione dinanzi allo stesso giudice che lo ha emesso, la cui sentenza è poi soggetta ad appello, nè il medesimo ricorso può convertirsi in ricorso straordinario ex art. 111 Cost., ostandovi appunto la esperibilità degli indicati rimedi specifici (opposizione, prima, e appello, poi), o in regolamento preventivo di giurisdizione, precluso dall'irrevocabilità del provvedimento e dalla non attualità del giudizio di merito.