(massima n. 1)
In tema di sospensione necessaria del processo per pregiudizialità di altro procedimento, la improcedibilità del procedimento pregiudiziale può essere rilevata e dichiarata solo dal giudice competente per quel procedimento, non anche dal giudice del procedimento pregiudicato, che, verificato il rapporto di pregiudizialità, deve limitarsi a sospendere il procedimento pendente dinanzi a sé. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, legittimamente, il giudice di merito, in sede di opposizione allo sfratto per morosità, si era limitato a sospendere il procedimento per pregiudizialità di altro procedimento avente ad oggetto la compensazione dei rispettivi crediti senza valutare e statuire sulla procedibilità del procedimento pregiudiziale).