(massima n. 1)
Mentre è suscettibile di correzione secondo il procedimento di cui all'art. 287 c.p.c. l'erronea indicazione del giudice contenuta, in difformità delle risultanze del verbale di udienza, – nell'intestazione della sentenza, purché la stessa risulti correttamente sottoscritta dal Presidente e dal relatore (o dal solo Presidente relatore), è affetta da nullità assoluta la sentenza che, riservata in decisione dal Collegio (al quale è devoluta la cognizione dell'appello avverso le sentenze del Pretore), risulti emessa e sottoscritta soltanto dal giudice relatore in funzione di giudice monocratico.