(massima n. 1)
Il contratto di assicurazione della responsabilità civile, che nelle condizioni generali preveda esser la garanzia limitata ai danni derivati da fatti accidentali, è correttamente interpretato nel senso che la garanzia assicurativa opera anche nella ipotesi di fatti colposi, giacché l'assicurazione della responsabilità civile non può riguardare i fatti meramente accidentali, cioè dovuti a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, ma, per la sua stessa denominazione, importa necessariamente che il fatto dannoso per il quale l'assicurazione è stipulata deve essere colposo, coprendo, con la sola eccezione dei fatti dolosi, ogni responsabilità, anche se dipendente da colpa grave o gravissima, e dovendosi escludere, in mancanza di espresse clausole delimitative del rischio, che alcune colpe siano escluse dalla garanzia assicurativa.