(massima n. 1)
Gli interessi legali dovuti per il ritardo con cui è corrisposto l'indirizzo per l'espropriazione o la cessione volontaria dell'immobile hanno natura compensativa, dovendoli l'espropriante corrispondere sulla somma ulteriore che è tenuto a depositare (nell'espropriazione), fino al momento dell'avvenuto deposito, ovvero a versare direttamente alla controparte (nella cessione), in quanto fino a quel momento tale somma resta nella sua disponibilità e non in quella dell'espropriato; viceversa, il danno derivante dalla mora colpevole — sia esso liquidato nell'abituale cifra forfettariamente stabilita dall'art. 1224, primo comma, c.c. in ragione dell'interesse legale, sia esso liquidato in somma diversa e maggiore (quando ne sia fornita la prova) ai sensi del secondo comma dello stesso articolo — consiste soltanto in quello (nella fattispecie derivante dalla svalutazione monetaria) successivo alla data di inizio del giudizio di opposizione alla stima o di determinazione dell'indennizzo o del conguaglio, perché prima di detti giudizi l'espropriante non ha alcuna facoltà di interferire nelle determinazioni amministrative riguardanti l'indennizzo — siano esse accettate dall'espropriato ovvero impugnate — in quanto completamente estranee, sotto ogni aspetto, alla sua sfera giuridico-economica ed attribuite per legge ad organi terzi, mentre con l'instaurarsi del giudizio egli diventa parte convenuta in un ordinario processo contenzioso, con propria autonomia decisionale, anche rispetto all'eventuale adesione alle pretese attrici od alla formulazione di proposte transattive.