(massima n. 1)
Il vizio di motivazione contraddittoria, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., sussiste solo in caso di contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detto vizio, pertanto, non č ipotizzabile nel caso in cui la contraddizione denunziata riguardi non gią pił proposizioni contenute nella sentenza impugnata, tra loro inconciliabili, ma le valutazioni contrastanti compiute dal giudice di primo grado e da quello di seconde cure. Diversamente argomentando, dovrebbe, infatti, pervenirsi alla conclusione che sono indiscriminatamente viziate per contraddittorietą della motivazione tutte le sentenze di appello che abbiano valutato le risultanze di causa in modo difforme rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice.