(massima n. 1)
Il travisamento dei fatti non può costituire motivo di ricorso per cassazione poiché, risolvendosi nell'inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c.