(massima n. 1)
La decadenza dell'impugnazione dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza č espressione di un principio generale che trova applicazione anche quando sia (tardivamente) dedotto un errore che investa di nullitā la sentenza, senza che possa invocarsi un'applicazione analogica dell'art. 327, comma secondo c.p.c., atteso che il termine di decadenza annuale č preordinato ad assicurare la certezza e stabilitā delle situazioni giuridiche, onde una impugnazione oltre il suddetto termine puō aversi solo ed esclusivamente nella ipotesi prevista dalla citata norma, dovendo qualsiasi altra ipotesi di nullitā essere fatta valere con un'impugnazione tempestiva ex art. 161 c.p.c.