(massima n. 1)
L'obbligo di disporre la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., di appelli separatamente proposti dalla stessa parte avverso la medesima sentenza trova applicazione con esclusivo riguardo alle impugnazioni ritualmente proposte, e cioè idonee a investire il giudice di una pronunzia nel merito, perché solo in tale ipotesi è necessario scongiurare, attraverso la riunione, la possibilità di frammentazione del giudicato che la disposizione mira a prevenire. Una siffatta esigenza non sussiste, sicché legittimamente non si provvede alla riunione, quando uno degli appelli sia dichiarato inammissibile per inosservanza del termine.