(massima n. 1)
La mancata approvazione per iscritto delle clausole onerose indicate nell'art. 1341 c.c. ne comporta la nullitą, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase di legittimitą dinanzi alla Corte di cassazione, sempreché i presupposti di fatto della detta nullitą (carattere vessatorio della clausola ed inesistenza della prescritta approvazione specifica) risultino gią acquisiti agli atti del processo.