(massima n. 1)
Il primo comma dell'art. 327 c.p.c. (che fissa il termine dell'anno dalla pubblicazione della sentenza per la proposizione dei mezzi di impugnazione ordinari indipendentemente dalla notificazione), analogicamente applicabile anche al di fuori delle situazioni di contumacia e nei giudizi che iniziano con ricorso (nella fattispecie, si trattava di procedimento camerale per la dichiarazione dello stato di insolvenza di ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, su ricorso del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 202 legge fall.), non trova applicazione quando il contumace dimostri di non avere avuto conoscenza del processo, per nullità della citazione o della notificazione di essa e per nullità degli atti di cui all'art. 292 c.p.c., sicché il contumace è onerato tanto della prova della nullità della citazione o della relativa notificazione, quanto di quella della non conoscenza del processo a causa di dette nullità; tuttavia la prova relativa a quest'ultima circostanza non è necessaria allorché vi sia nullità della notificazione della citazione, essendo detto vizio, salvo prova contraria, tale da impedire alla parte di acquisire la notizia dell'esistenza stessa del giudizio, con la conseguenza che in tal caso, dal momento che è la rituale notificazione dell'atto introduttivo a determinare la conoscenza legale del giudizio, la nullità di tale notificazione dà luogo alla presunzione di non conoscenza del processo, incombendo, quindi, a chi eccepisce la tardività l'onere di provare che la controparte abbia avuto detta conoscenza di fatto nonostante quella nullità.