(massima n. 1)
La pregressa vigenza di una disposizione di legge di natura preclusiva o ostativa all'esercizio di un diritto, successivamente dichiarata incostituzionale, non puņ in alcun modo qualificarsi come «impedimento giuridico» all'esercizio del diritto medesimo, costituendo di esso, per converso, un mero ostacolo «di fatto» ovviabile attraverso la proposizione dell'incidente di costituzionalitą, idoneo, se del caso, a rimuoverlo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, pur essendo stata pronunciata dopo la dichiarazione di illegittimitą costituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000 dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui limitava la rivalutazione monetaria e gli interessi relativi ai crediti di lavoro nei rapporti privati, aveva ritenuto irrilevante la stessa per avere il lavoratore espressamente limitato la propria domanda, nell'atto introduttivo, ai crediti maturati fino al 31 dicembre 1994, conformemente a quanto previsto dal citato art. 22 della legge n. 724 del 1994, e non avendo egli ampliato le proprie richieste successivamente alla dichiarazione di incostituzionalitą di tale norma).