(massima n. 1)
Anche nel giudizio di cassazione, qualora sopravvenga, dopo la deliberazione della decisione della Corte di cassazione e prima della pubblicazione della stessa, la dichiarazione di illegittimitā costituzionale di una norma di legge e tale dichiarazione si palesi tale da condizionare il contenuto ed il tipo di decisione che la Corte stessa č chiamata a rendere, sussiste il dovere della Corte di cassazione di tenere conto della suddetta dichiarazione, posto che anche il giudizio di cassazione pende sino a quando la sentenza non sia stata pubblicata e considerato che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. (In applicazione di tale principio la Suprema Corte, con riferimento alla sopravvenienza, rispetto alla deliberazione della decisione, della dichiarazione di illegittimitā costituzionale della norma sul foro per le cause in cui sono parti i magistrati, di cui all'art. 30 bis, primo comma, c.p.c., ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui all'art. 11 c.p.p., operata dalla sentenza n. 147 del 2004, ha disposto, dopo essersi riconvocata in camera di consiglio, l'annullamento con rinvio della sentenza del giudice di pace, declinatoria della propria competenza per territorio per essere il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione stato promosso da un giudice onorario presso il medesimo ufficio, tenuto conto che il ricorrente, proponendo ricorso per cassazione, si era doluto del fatto che il giudice di pace avesse rilevato d'ufficio la propria incompetenza, ed aveva altresė eccepito l'incostituzionalitā dell'art. 30 bis c.p.c.).