(massima n. 1)
In relazione alle norme che si dicono Ģelasticheģ perché, al fine di sanzionare sotto il profilo disciplinare fatti omissivi o commissivi posti in essere da soggetti appartenenti a determinate categorie o tenuti ad osservare determinati comportamenti nei confronti di altri soggetti, rimandano, quanto alla definizione della illiceitā della condotta, a modelli o clausole di contenuto generale per l'impossibilitā di identificare in via preventiva ed astratta tutti i possibili comportamenti materiali costituenti l'illecito, il collegamento della previsione normativa astratta al caso concreto impone accertamenti di fatto che si compenetrano strettamente con valutazioni di natura giuridica. Ne consegue, tenuto conto del tradizionale criterio distintivo tra giudizio di fatto e giudizio di legittimitā, che l'applicazione delle norme elastiche non puō essere censurata in sede di legittimitā allorquando detta applicazione rappresenti la risultante logica e motivata della specificitā dei fatti accertati e valutati nel loro globale contesto, mentre rimane praticabile il sindacato di legittimitā ex art. 360, n. 3, c.p.c. nei casi in cui gli standards valutativi sulla cui base č stata definita la controversia finiscano per collidere con i principi costituzionali, con quelli generali dell'ordinamento, con precise norme suscettibili di applicazione in via estensiva o analogica, ed infine anche nei casi in cui i suddetti standards valutativi si pongano in contrasto con regole che si configurano, per la costante e pacifica applicazione giurisprudenziale e per il carattere di generalitā assunta, come diritto vivente.(Principio affermato in relazione all'interpretazione del concetto di giusta causa del licenziamento con riguardo al dipendente di una banca al quale era stato contestato di non aver provveduto al custodia di alcuni certificati di conformitā di autovetture trasmessi da societā di factoring, che erano andati smarriti).