(massima n. 1)
In tema di legittimazione processuale, nel giudizio di cassazione non può dichiararsi il difetto di capacità processuale di una delle parti, se esso non risulti dagli atti e se la controparte abbia svolto le proprie difese nelle precedenti fasi del processo senza eccepire nulla al riguardo. Pertanto, il soggetto il quale ha agito nel giudizio di appello in veste di legale rappresentante di una società indicando la carica ricoperta non è tenuto a fornire alcuna prova al riguardo nel successivo giudizio di legittimità, ove non può trovare ingresso l'eccezione relativa alla mancata dimostrazione della fonte del potere di rappresentanza, atteso che non è consentito chiedere alla Corte di cassazione un apprezzamento di nuovi elementi e profili probatori a favore o contro il conferimento in concreto della legitimatio ad processum a chi agisca in rappresentanza di altri, in contrasto con le presunzioni consolidatesi nel corso del procedimento e con le conclusioni probatorie del giudizio di merito, correttamente ispirate al costante ed univoco comportamento processuale delle parti.