(massima n. 1)
In tema di impugnazioni civili, l'obbligatorietà della integrazione del contraddittorio presuppone sempre che si tratti, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., di cause inscindibili o tra loro dipendenti, e cioè che ricorra una ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale o che le cause, essendo state decise in primo grado in un unico processo, debbano rimanere unite nella fase di gravame, in quanto la pronuncia sull'una si estende in via logica e necessaria all'altra, ovvero ne costituisce il presupposto logico giuridico imprescindibile, come ad esempio tutte le volte in cui venga prospettata una responsabilità alternativa e nel caso di obbligazioni solidali interdipendenti, pur se derivanti da titoli diversi. Quando invece la decisione del giudizio di primo grado sulle domande promosse da soggetti diversi sia avvenuta all'esito di una autonoma valutazione dei rispettivi titoli dedotti in giudizio (del tutto distinti ancorché analoghi), tra le due cause cui quelle domande hanno dato vita non sussiste alcuna relazione di dipendenza e, quindi, non si rende obbligatoria l'integrazione del contraddittorio in sede di gravame.