(massima n. 1)
La prova della notificazione č data solo dalla relazione di notifica, unico atto idoneo a fornire la certificazione dell'avvenuta notifica, della data di questa e della persona cui la copia č stata consegnata; a tal fine non č sufficiente che il primo giudice abbia attestato nel verbale di udienza l'avvenuta produzione e verifica della relata, perché il verbale di udienza fa piena prova (art. 2700 c.c.) dei fatti (la produzione e la verifica) che il pubblico ufficiale attesta di avere compiuto, ma non della validitā del documento, trattandosi di un mero giudizio che come ogni altra valutazione del primo giudice, deve poter essere vagliato dal giudice d'appello.