(massima n. 1)
Quando il giudice di merito dichiari il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e la statuizione sul punto non formi oggetto di specifica impugnazione, la pronuncia sulla giurisdizione deve ritenersi assistita dall'efficacia di giudicato, ma quando il ricorso per cassazione investa profili relativi alla regolarità della instaurazione del rapporto processuale, quale la ritualità della opposizione a decreto ingiuntivo, dal rilievo della esistenza del giudicato sulla giurisdizione non può discendere la inammissibilità del ricorso, giacché l'eventuale accoglimento delle censure comporterebbe, per l'effetto espansivo di cui all'art. 336, primo comma, c.p.c., la caducazione anche della statuizione in punto di giurisdizione; ne consegue che le censure relative alla rilevata inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo devono essere esaminate con priorità, per il loro carattere di pregiudizialità rispetto alla questione di giurisdizione.