(massima n. 1)
Il vizio di omessa pronunzia non rientra fra quelli tassativamente indicati dagli artt. 353 e 354 c.p.c. come suscettibili di far insorgere i presupposti per la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente, ma che comporta la necessità, per il giudice d'appello che dichiari il vizio, di porvi rimedio, trattenendo la causa e decidendola nel merito, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale.