(massima n. 1)
La parte vittoriosa in primo grado, che abbia però visto respingere taluna delle sue tesi od eccezioni, ovvero taluni dei suoi sistemi difensivi, ha l'onere di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre la domanda od eccezioni respinte, onde superare la presunzione di rinuncia, e quindi la decadenza, di cui all'art. 346 c.p.c. (Nella specie, nel giudizio avente ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni, la parte convenuta era risultata vittoriosa in primo grado con riguardo alla pronuncia sul quantum avendo il tribunale ritenuto non risarcibili i danni morali e non provati quelli patrimoniali; ma, rispetto a tale pronuncia, l'accertamento relativo alla sussistenza della colpa non si poneva affatto in termini di consequenzialità, né poteva considerarsi assorbito o implicitamente risolto in senso favorevole alla parte stessa).