(massima n. 1)
Perché siano soddisfatte le esigenze di tutela del contraente in adesione la legge richiede che questi sia stato posto in condizione di conoscere le condizioni generali di contratto predisposte «usando l'ordinaria diligenza» (art. 1341, comma primo, c.c.) e — per quanto concerne le clausole di cui al secondo comma — che le abbia «approvate per iscritto». Ma a tal fine non occorre né che una distinta sottoscrizione segua la letterale enunciazione delle singole clausole, bastando la loro inequivoca individuazione attraverso idonee indicazioni (come quella del numero da cui sono contraddistinte) né che la clausola derogativa della competenza, in particolare, risulti posta in particolare evidenza mediante l'uso di diverso caratteri tipografico o altro speciale accorgimento, essendo sufficiente la precisa indicazione della clausola a richiamare l'attenzione del contraente che ne sottoscrive l'accettazione apponendovi una firma autonoma, distinta da quella inerente alle vere e proprie pattuizioni contrattuali.