(massima n. 1)
Ai fini dell'impugnabilitą con istanza di regolamento necessario o facoltativo di competenza, per «decisione di merito» s'intende non soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale, bensģ anche la risoluzione di questioni diverse da quella sulla competenza, di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salvo che dal contenuto della pronuncia per la cui determinazione occorre far riferimento, oltre che al dispositivo, anche alla motivazione risulti che l'esame di tali questioni sia stato compiuto solo incidentalmente, in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l'esito definitivo della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che integri «decisione di merito» come tale impugnabile con ricorso per cassazione e non con regolamento di competenza quella con cui la Corte d'appello, investita dell'appello contro una sentenza resa dal tribunale, prima di pronunziare sulla questione di competenza aveva esaminato una serie di eccezioni pregiudiziali sull'ammissibilitą dell'atto di riassunzione, sulla ritualitą dell'atto di appello per vizio di procura e sull'esistenza di un giudicato in ordine alla stessa questione di competenza).