(massima n. 1)
Non costituisce domanda nuova in cassazione la deduzione come motivo di ricorso da parte dell'I.N.P.S. della mancata applicazione da parte del giudice di rinvio investito a seguito di precedente cassazione con rinvio per effetto di riassunzione da parte dell'erede del pensionato frattanto deceduto della modifica operata sull'art. 1, comma 263, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'art. 38, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (che ha comportato l'estensione del recupero dell'indebito agli eredi del pensionato, nel caso di dolo del medesimo), ancorchč l'I.N.P.S. avanti al giudice di rinvio abbia chiesto il riconoscimento della ripetibilitā dell'indebito secondo la precedente formulazione del suddetto comma 263, giacchč l'individuazione della norma applicabile č compito del giudice ed il giudice di rinvio avrebbe dovuto pertanto applicare la nuova formulazione. (Nell'affermare tale principio la Suprema Corte, essendo stato giā accertato il dolo del pensionato, ha cassato l'impugnata sentenza decidendo nel merito e dichiarando la repetibilitā dell'indebito contro l'erede del pensionato).