(massima n. 1)
La soluzione di questioni di giurisdizione, mirando all'individuazione del giudice munito del potere-dovere di decidere sulla domanda, è necessariamente prodromica e strumentale rispetto a tale decisione, sicché, non potendo avere valenza astratta e teorica, resta inconferente a fronte dell'esaurimento del dibattito, determinato dal venir meno della pretesa, in ordine alla quale soltanto era necessario verificare la giurisdizione del giudice adito; pertanto, intervenuta la declaratoria giudiziale di cessazione della materia del contendere, è inammissibile l'impugnazione di tale pronuncia per difetto di giurisdizione, ove la parte non contesti l'esistenza dell'intervenuta soddisfazione della pretesa (nella specie, essendosi limitata a dolersi dell'erronea valutazione della soccombenza «virtuale» al fine del regolamento delle spese nonché dell'erronea apposizione della clausola di esecutorietà).