(massima n. 1)
Le spese di difesa davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sostenute da chi abbia presentato alla corte di appello, ai sensi degli artt. 3 e 6 legge n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno derivante dall'irragionevole durata del processo dopo aver già presentato ricorso alla Corte europea, non possono essere configurate quali danni patrimoniali conseguenti alla irragionevole durata del processo stesso, in quanto non trovano causa nel ritardo, bensì nel giudizio successivamente instaurato davanti alla Corte europea, il quale, a sua volta, deriva dalla scelta autonoma — sicuramente legittima, ma certamente non necessitata — della parte stessa di rivolgersi a detta Corte, mentre, invece, danno risarcibile è, ai sensi dell'art. 1223 c.c. (indirettamente richiamato dall'art. 2, terzo comma, legge n. 89 del 2001, cit.), soltanto quello che sia conseguenza «immediata e diretta» del fatto causativo.