(massima n. 1)
La parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado può disconoscere in appello la scrittura privata contro di essa prodotta nella precedente fase ed utilizzata nella sentenza impugnata ai fini della decisione: ciò vale tanto per l'appellante, che può compiere il disconoscimento con l'atto di impugnazione, che per la parte appellata, che può farlo con la comparsa di costituzione in appello. (Nell'affermare tale principio la S.C. ha escluso potesse essersi verificata preclusione da giudicato implicito, non essendo questo configurabile su una questione, come quella relativa alla tempestività del disconoscimento della scrittura in esame, costituente antecedente logico di una statuizione che aveva formato oggetto di gravame, giacché tale impugnazione impedisce la formazione del giudicato esplicito costituente presupposto del giudicato implicito).